IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.  39,  che  demanda  ad uno o piu' regolamenti, tra l'altro,
l'individuazione   di   particolari  modalita'  di  applicazione  del
medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994;
  Acquisita l'intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 ottobre 1994;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1
                       Definizioni e finalita'

  1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
    a)  "decreto  legislativo",  il  decreto  legislativo 12 febbraio
1993, n. 39;
    b)  "Amministrazione  della giustizia", il complesso degli uffici
centrali  e  periferici  del  Ministero di grazia e giustizia e degli
archivi  notarili,  nonche' l'insieme degli organi giudiziari facenti
parte della giurisdizione ordinaria;
    c) "dirigente responsabile", il magistrato equiparato a dirigente
generale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo;
    d)  "Autorita'",  l'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione.
  2.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  sistemi informativi
automatizzati  dell'Amministrazione  della giustizia rispondenti alle
finalita' di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione
dell'Amministrazione  di  idonei  supporti  conoscitivi  ed operativi
intesi   a   potenziare  i  mezzi  necessari  per  l'esercizio  della
giurisdizione,  denominati  "sistemi informativi automatizzati" negli
articoli successivi.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
            - I commi 1 e 8 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme
          in  materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera  mm),  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421) cosi'
          recitano:
             "Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono  adottati,
          su   proposta   dei   Ministri   competenti,  d'intesa  con
          l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  al  fine  di  coordinare le disposizioni del presente
          decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi
          automatizzati concernenti  la  sicurezza  dello  Stato,  la
          difesa  nazionale,  l'ordine  e  la  sicurezza pubblica, lo
          svolgimento  di  consultazioni  elettorali   nazionali   ed
          europee.
             2-7 (Omissis).
             8.  Con  i  regolamenti  di cui al comma 1 sono altresi'
          individuate  particolari  modalita'  di  applicazione   del
          presente  decreto  in  relazione  all'Amministrazione della
          giustizia".
             - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
          dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale.  Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
          gli anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione
          di   "regolamento",   siano   adottati  previo  parere  del
          Consiglio  di  Stato,   sottoposti   al   visto   ed   alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il comma 1 dell'art. 10 del citato D.Lgs.  n.  39/1993
          prevede  che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del   presente   decreto,   ogni   amministrazione,
          nell'ambito  delle  proprie dotazioni organiche, individua,
          sulla  base  di   specifiche   competenze   ed   esperienze
          professionali,  un dirigente generale o equiparato, ovvero,
          se  tale  qualifica  non  sia  prevista,  un  dirigente  di
          qualifica  immediatamente inferiore, quale responsabile per
          i sistemi informativi automatizzati".